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ASPETTI LEGALI DELLA STREET PHOTOGRAPHY
2 Maggio 2017 By  admin With  0 Comment
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ASPETTI LEGALI DELLA STREET PHOTOGRAPHY

Il tema non è di facile trattazione, in quanto legato all’atteggiamento di ciascun popolo rispetto al fotografare le persone nei luoghi pubblici. Ci limiteremo a dare qualche indicazione di massima sulla situazione italiana, rimandando all’iniziativa personale – in caso di viaggi fotografici all’estero – i necessari approfondimenti sulla legislazione dei paesi ospitanti.

In via preliminare dobbiamo purtroppo osservare che, a differenza ad esempio degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, dove l’atteggiamento verso i fotografi è piuttosto tollerante, dalle nostre parti chi scatta è visto generalmente come un intruso che irrompe nella vita privata del cittadino ed utilizza le immagini per chissà quali scopi.

E’ un modo di pensare anacronistico, perché immortalare ciò che avviene in strada costituisce un documento storico/sociale di notevole rilevanza, che sarà utile anche ai posteri per ricostruire la nostra società. Non dimentichiamo che quanto sappiamo del recente passato lo dobbiamo in buona parte alla fotografia e ai fotografi, che spesso hanno sacrificato la loro vita sul campo.

 Inoltre, tale atteggiamento è in stridente contrasto con il gran numero di immagini che ciascuno di noi pubblica spontaneamente e con sempre maggiore frequenza sui social, fornendo in tal modo un profilo piuttosto preciso della propria personalità e delle proprie opinioni, oltre a rendersi immediatamente riconoscibile.

Ciò premesso, per una corretta disamina del problema dobbiamo distinguere il momento dello scatto da quello della pubblicazione.

1. IL MOMENTO DELLO SCATTO

Riguardo al momento dello scatto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 (la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica), 13 (divieto di qualsiasi restrizione della libertà personale), 21 (tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con…ogni altro mezzo di diffusione) e 33 (L’arte e la scienza sono libere.) della nostra carta Costituzionale, il diritto di ripresa esercitato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è un diritto costituzionalmente garantito.

Non vi è nessuna norma che impedisca di riprendere un volto quando lo stesso si trovi in un luogo pubblico, e la medesima garanzia costituzionale non si ritrova nella c.d. tutela della privacy. Diverso è il caso del soggetto fotografato in una proprietà privata, dove è protetto dall’inviolabilità del luogo.

In definitiva, nessun privato può impedire ad un altro privato la ripresa in un luogo pubblico  del proprio volto e/o del proprio corpo, in quanto la “publicity” prevale sulla “privacy”. Qualsiasi pretesa volta a cancellare le immagini dalla scheda di memoria sarebbe illecita.

Le uniche eccezioni riguardano i detenuti e le installazioni militari, perché anche i minori – purché non ripresi in stato di disagio ambientale – e le forze di polizia possono essere fotografati negli spazi pubblici.

Ovviamente, quanto sopra è valido a patto che la ripresa non implichi violenza o molestie o leda altri principi, quali il buon costume o l’ordine pubblico.

2. LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI

Riguardo al momento della pubblicazione delle immagini la questione è più complessa, ed occorre far riferimento a varie fonti normative. Quella principale è la legge n.633 del 1941 sul Diritto d’Autore, di cui per una più agevole comprensione riportiamo gli articoli di nostro maggior interesse.

Art.87

Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Art. 96

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Rileviamo che dopo la definizione di “fotografia” dell’art. 87, il quale ne riconosce in modo lungimirante la valenza storica e sociale, non c’è una definizione del ritratto, che può considerarsi “qualsiasi immagine in cui la persona sia riconoscibile, anche se a figura intera o inclusa in una folla” (cit. Vincenzo Cottinelli: E’ finita la street photography?).

L’art. 96 stabilisce poi che il ritratto non può essere esposto e/o pubblicato senza il consenso del soggetto fotografato, salvi i casi elencati nell’art. 97:

  1. personaggio famoso o “pubblico” (non importa dove fotogrfato)
  2. necessità di giustizia o di polizia
  3. scopi scientifici, didattici o culturali
  4. pubblicazione legata a fatti di interesse pubblico (dovunque svoltisi)
  5. pubblicazione collegata a fatti anche non di interesse pubblico, ma svoltisi in pubblico

    Per quanto attiene ai primi quattro punti, la pubblicazione è giustificata dalla tipologia della persona e/o dall’interesse pubblico, pertanto non rileva la natura del luogo della ripresa.

Il quinto punto tratta invece di eventi che, pur non essendo di “interesse pubblico”, si sono svolti “in pubblico”, e questa modalità di manifestazione rende superfluo il consenso, indipendentemente o meno dall’interesse pubblico. Il fondamento dell’esonero dal consenso è la pubblicità del luogo dove le persone vengono ritratte.

 Se poi  si tratta di semplice ritratto, indipendente da un “fatto” o da un “evento”, possiamo ricorrere alla giustificazione dello scopo culturale, la cui valenza in tal senso deve però essere dimostrata.

Ovvie le limitazioni alle deroghe quando la pubblicazione del ritratto offenda la reputazione o il decoro della persona, anche se spesso ciò e dovuto più al contesto editoriale che all’immagine.

Tale interpretazione si rafforza coordinando la normativa suesposta con quella successiva, ed in particolar modo con il “Codice per il trattamento dei dati personali”, (D.Lgs. n. 196 del 2003), che ha abrogato la c.d. “legge sulla privacy) e che al Titolo XII si occupa di “Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica”
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

  1. a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
  2. b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
  3. c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.

Art.137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

  1. a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;
  2. b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;
  3. c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
  4. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
  5. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

 

In estrema sintesi, il Decreto Legislativo si occupa del trattamento dei dati personali prevedendo il consenso dell’interessato quando si tratta in particolar modo di dati identificativi (ritratto) o dati sensibili (razza, religione, stato di salute, abitudini sessuali ecc.).

All’art. 137 sembra però escludere la necessità di tale consenso e dell’autorizzazione del Garante in caso di “finalità giornalistiche….e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica” (art. 136), in cui  la fotografia amatoriale rientra a pieno titolo, sia come espressione artistica che come espressione del diritto di informazione e di cronaca.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 137 stabilisce che il consenso non è necessario quando i fatti ripresi sono resi noti “direttamente dagli interessati” o “attraverso loro comportamenti in pubblico”. Può essere il caso di una processione religiosa o di una manifestazione in difesa dei diritti di una minoranza, anche se non è necessario che i fatti si verifichino in occasione di avvenimenti o cerimonie pubbliche. Possono manifestarsi anche in seguito a semplici comportamenti dei singoli.

 

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